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Lunedì, 29 Aprile 2024
Il caso

In Corte di Appello lo scontro tra Federlazio e l’ex direttore Saverio Motolese

In secondo grado stabilita la legittimità del licenziamento per giusta causa dell’ex direttore da parte dell’associazione; respinta poi la domanda risarcitoria proposta da Federlazio nei confronti di Motolese per l'accusa di aver sottratto dati informatici

“La Corte di Appello di Roma, esaminando attentamente i fatti relativi ai provvedimenti adottati da parte della Federlazio nei confronti di Saverio Motolese, allora direttore della sede di Latina, ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa”. A darne notizia attraverso una nota è stata la stessa Federlazio di Latina. “Tale decisione, come fedelmente riportato nel virgolettato, fu causata dal ‘costante e persistente atteggiamento del lavoratore connotato dal perseguimento non degli scopi istituzionali dell’Associazione complessivamente considerata, ma da una volontà di far prevalere l’ottica provinciale, creando spaccature e divisioni all’interno dell’Associazione’”. 

I fatti risalgono al maggio del 2018 quando c’è stato il licenziamento di Motolose da parte di Federlazio. “Tutto ciò - si legge ancora nella nota - è sfociato nella creazione, nell’immediato, da parte dello stesso Motolese di una Associazione composta da imprenditori che, in funzione di una cattiva informazione sui fatti, si dimisero da Federlazio per aderire alla nuova procurando pesanti danni economici e di immagine. Nella sentenza si sottolinea che: ‘Il comportamento posto in essere da Saverio Motolese, dunque, rappresenta proprio la negazione del nucleo essenziale del compiti richiestogli nella sua qualità di dirigente di Federlazio prima e di direttore della sede di Latina poi, ossia quello di collaborare in primo luogo all’attuazione degli obiettivi e degli interessi complessivi dell’intera Associazione, così armonizzando con questi ultimi l’attività e gli interessi della sede territoriale, all’evidenza cedevoli rispetto ai primi. Detto comportamento, dunque, è certamente idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa, non vedendosi in che modo possa proficuamente proseguire il rapporto di lavoro, anche solo per il periodo del preavviso, con un dirigente che contesti pubblicamente l’autorità datoriale e che persegua l’interesse particolare della sede alla quale è addetto, se non addirittura il proprio prestigio personale, a discapito dell’interesse generale dell’intera Associazione dalla quale dipende. Le considerazioni che precedono, dunque, sono sufficienti a ritenere la legittimità del licenziamento senza preavviso, restando così superfluo l’esame degli ulteriori addebiti e quindi dei motivi di appello diretti ad affermarne, in dissenso dalla sentenza appellata, esistenza e gravità'”.


La Corte, nel ribadire che il licenziamento di Saverio Motolese è per giusta causa, stabilisce inoltre che: “deve negarsi il diritto del lavoratore sia all’indennità sostitutiva del preavviso e sia all’indennità supplementare (il recesso per giusta causa è all’evidenza anche giustificato), con conseguente riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato l’impugnante al pagamento di detti emolumenti”. Pertanto alla luce della sentenza, alla Federlazio dovranno essere restituite le somme corrisposte come indennità sostitutiva di preavviso e supplementare di recesso, nonché le spese legali. 

Sull'altro fronte, con una sentenza del 2 novembre scorso, spiega Motolese in una nota, "la Corte di Appello ha confermato quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Latina che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta da Federlazio contro lo stesso Motolese che viene quindi 'scagionato' anche dalle accuse di aver sottratto dati informatici. Federlazio aveva chiesto" la sua "condanna al pagamento risarcitorio di 126.463 euro, pari al valore della somma delle quote associative delle 95 aziende dimesse, subito dopo il suo licenziamento.”

“Federlazio - si spiega in una nota di Motolese - , ha tentato, senza alcun risultato, di contestare il fatto che a seguito dell’avvenuto licenziamento di Motolese 95 imprese associate si erano dimesse per transitare in una nuova compagine seguendo lo stesso Motolese e l’ex presidente di Federlazio di Latina, Giampaolo Olivetti, provocando così all’associazione un danno derivante dal mancato percepimento delle quote associative da parte delle aziende dimesse. In particolare, la Federlazio ha tentato di identificare il presunto danno provocato da Motolese nel fatto che quest’ultimo ’in possesso dei dati delle aziende associate alla sede di Latina della Federlazio, avrebbe provocato le dimissioni delle stesse, stornandole alla Federlazio e direzionandole verso la nuova organizzazione, concorrenziale alla Federlazio medesima’.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha “respinto siffatta pretesa osservando la totale insussistenza del rapporto causale tra condotta di Motolese e pregiudizio lamentato da Federlazio, vale a dire la fuoriuscita dall’Associazione di un numero consistente di imprese associate, ritenendo non esservi prova di una qualche attività del dipendente diretta ad indurre gli associati alle dimissioni”. “Gli associati dimissionari, quando ritennero di motivare le ragioni del loro recesso, le indicarono in una reazione polemica (di fatto la non condivisione) al licenziamento di Saverio Motolese ed al comportamento della sede centrale della Federlazio e delle sue direttive. Il recesso degli associati appare, dunque, conseguenza non di una qualche attività di captazione o coartazione illecita da parte di Saverio Motolese, quanto piuttosto da una valutazione da parte dei singoli associati, rappresentata dall’insoddisfazione insanabile per le scelte adottate in sede centrale.”

Di fatto la Corte d’Appello scagiona Motolese dalle accuse, non esistendo alcun elemento di prova “per affermare né che quest’ultimo fosse concorrente nella sottrazione dei dati informatici, né tanto meno che abbia utilizzato detti dati per convincere alcuni associati a recedere dalla Federlazio. Le imprese ex associate a Federlazio avevano deciso in piena autonomia di ‘seguire’ Olivetti e Motolese in una nuova esperienza di rappresentanza imprenditoriale, stante anche la natura fiduciaria del rapporto associativo”. 


 

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