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Cronaca

Consumatori sulla Tia: "Niente Iva, ora rimborsi per famiglie e imprese"

La sentenza della Corte di Cassazione viene accolta con gioia dai cittadini del capoluogo. Il risarcimento per le famiglie si aggira sui 520 euro, per le imprese sui 4250 euro

La Tia non è assoggettabile all’Iva del 10% in quanto è costituisce un entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso.

Questo è il succo della decisione della Corte di Cassazione resa nota già nei giorni scorsi dagli esponenti del Pd e su cui oggi tornano a parlare la Consulta Provinciale degli Utenti e dei Consumatori.

Si tratta di una sentenza importante - sentenza 3756 depositata l'8 marzo 2012 - che chiarisce alcuni nodi relativi all’applicazione dell’Iva sulla Tariffa rifiuti stabilendo che la TIA1, così come la TIA2 o la TARSU, è un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall'Agenzia delle Entrate e, come tale, non assoggettabile all'IVA.

“Tutti i contribuenti, pertanto, potranno rivolgersi alla propria Associazione di tutela dei consumatori per richiedere il modulo IRT per il rimborso dell'IVA pagata sulla Tariffa rifiuti secondo le modalità stabilite da ciascuna associazione” si legge in una nota della Consulta Provinciale degli Utenti e dei Consumatori, la quale ricorda anche che il rimborso riguarda tutti i cittadini ai quali le rispettive aziende di raccolta dei rifiuti abbiano applicata l’IVA sulla relativa tassa ed in particolare i cittadini di Latina nei confronti di Latina Ambiente.

“Questa società, infatti, non aveva inteso procedere ai rimborsi, neppure dopo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 238 del 27 luglio 2009 e delle conseguenti controversie che ne sono scaturite” chiude la nota.

Per le famiglie si stima che il rimborso medio ammonta a circa 520 euro, mentre per le imprese ammonta a circa 4.250 euro.

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