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Cronaca Terracina

Terracina, sequestro stabilimenti: sindaco contro la convalida

Procaccini ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Latina una istanza per la non convalida del decreto di sequestro preventivo dei quattro tratti di arenile comunali concessi ai privati

Il blitz che ha fatto tanto discutere è scattato nella mattinata di ieri sul lido di Terracina e ha portato al sequestro preventivo di quattro aree appartenenti al demanio marittimo del Comune date in concessione ai privati, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina.

Già qualche ora dopo l’esecuzione del provvedimento, che aveva generato forti proteste da parte di bagnanti che avevano pagato abbonamenti per ombrelloni e sdraio e degli stessi gestori dei stabilimenti soggetti ai sigilli, il sindaco di Terracina si era messo in contatto con la Procura di Latina; in seguito all’incontro le spiagge erano state riaperte ai bagnanti.

Intanto stamattina il sindaco Nicola Procaccini ha firmato e fatto depositare presso la cancelleria del Tribunale di Latina una istanza per la non convalida del decreto emesso dalla Procura della Repubblica.

“La richiesta – spiegano dall’amministrazione - è stata dettata anche dalla rilevante circostanza che, atteso lo stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Terracina, la convalida del provvedimento cautelare esporrebbe l’Ente a ingenti richieste risarcitorie da parte dei privati”.

Ma oggi, all’indomani del sequestro preventivo, il Comune di Terracina ha voluto comunque fare qualche precisazione. “Il provvedimento cautelare – spiega il Comune - si fonda sul duplice presupposto che il concessionario (sub-concessionario) abbia arbitrariamente occupato l’area demaniale in eccedenza rispetto alla superficie di cui alle concessioni la cui titolarità risiede in capo al Comune, e sull’assenza di qualsiasi titolo legittimante l’occupazione da parte degli aggiudicatari del bando di  gara per la gestione degli arenili comunali.

Inoltre, il Comune sottolinea "che già in sede di bando era stato previsto l’affidamento per ognuna delle concessioni di “un tratto di arenile demaniale marittimo, con l’aggiunta dell’area derivante dall’effettiva profondità dell’arenile e comunque fino ad un massimo di ml 5 dalla linea di battigia e ml 360 di fronte mare”. Mentre si conferma che nessuna postilla è stata aggiunta in epoca successiva, tantomeno “nel corso della gara”, come erroneamente riportato nel decreto.

Ma vi è di più: il Comune ha proceduto alla regolarizzazione dell’estensione della superficie, in data 9/08 u.s. (dunque tre giorni prima dell’avvenuto sequestro), a seguito della definizione della procedura di accertamento, ricomprendendo così l’intera area oggi occupata dalle attrezzature balneari. È bene precisare che i titoli concessori precedenti erano vecchi di molti anni, mai nemmeno sfiorati in passato da alcuna amministrazione comunale, e che era intenzione degli uffici procedere alla loro estensione poco prima di stipulare la convenzione secondo i tempi stabiliti dalla legge, in maniera tale che i titoli fossero quanto più possibile aderenti alla reale misura della spiaggia, naturalmente vittima di erosione e ripascimenti pressoché quotidiani. Su questo passaggio  - aggiunge - è opportuno ricordare che il perfezionamento dell’estensione costituisce atto di competenza comunale, quale funzione delegata ai sensi del D.Lgs. n. 112/98. Tutto ciò per quanto concerne la profondità, nessuna modifica ha invece subito il “fronte-mare”, rimasto invariato o addirittura inferiore alle precedenti concessioni.

E’ importante spiegare che il titolo autorizzativo, segnatamente la convenzione legittimante l’utilizzo dell’arenile comunale, non è stato ancora sottoscritto atteso che la norma transitoria di cui all’art. 253 del Codice dei Contratti Pubblici prevede l’applicazione delle sue disposizioni a tutte le procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore. Ciò comporta che l’amministrazione deve attendere il decorso di giorni 35 (termine minimo) tra la data di aggiudicazione definitiva (nel caso di specie, avvenuta in data 22/06/13) e la stipula del contratto e, comunque, deve stipulare entro il sessantesimo giorno dalla indicata data (termine non ancora spirato, cadente in data 21/08 p.v.). L’ulteriore lasso di tempo (15 giorni circa) è attribuibile all’attivazione della procedura di aggiornamento della concessione, intrapresa dal Comune proprio a seguito dei rilievi - accertamenti effettuati dalla PG  verosimilmente nell’aprile 2013, e debitamente riferiti con nota del 16/04 u.s. e del 31/05 u.s.

Con riferimento alla presunta abusività delle attrezzature e strutture installate sull’area oggetto di concessione, preme chiarire che il R. Regione Lazio n. 11/2009 prevede, all’art. 11, comma 2, la possibilità che “nell’ambito dell’area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per disabili, fioriere o altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimenti necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebo, maxiombrelloni, campi da gioco aree adibite all’installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull’area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al Comune competente, purchè poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione” (cfr. anche circolare 14/05/2010 n. 35540).
Le predette condizioni sono, nella fattispecie, tutte presenti e pienamente rispettate, con conseguente legittimità dello stato dei luoghi oggetto di sequestro. Inoltre, la gestione, come assegnata, risponde alla ratio e alle finalità dell’affidamento, posto che la forma imprenditoriale, mitigata, nel caso di specie, dall’imposizione, nel bando, dei c.d. “prezzi sociali” imposti dal Comune, con atto deliberativo di Giunta, e delle sottese tariffe agevolate, ridotte in misura pari al 25% circa rispetto alle analoghe attività in concessione, ulteriormente decurtate per i residenti ed i portatori di handicap, non si mostra incompatibile con la “gestione di spiagge”, né alla luce delle disposizioni del bando di gara e della normativa di settore né, tantomeno, avuto riguardo al consistente corrispettivo versato dagli aggiudicatari.

Da ultimo- conclude l'amministrazione -, per quanto attiene al paventato pericolo per la sicurezza della navigazione, con particolare riguardo all'art. 1161 cod. nav., si pone in evidenza l’insussistenza del periculum come rappresentato, data la non presenza di alcuna opera a mare come pontili o simili”.

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