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Cronaca

Usi civici, il commissario accoglie il ricorso del comune di Cori

Il pronunciamento del commissario sull'equa liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni agricoli privati che abbiano acquisito un carattere di edificabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana, Pietro Catalani, è tornato a pronunciarsi sull'equa liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni agricoli privati che abbiano acquisito un carattere di edificabilità. La sua sentenza n. 14 del 10 Giugno 2015 conferma la tesi sempre sostenuta dal Comune di Cori e dall'Asbuc di Giulianello.

In base alla L. n. 1766 del 1927, attualizzata dalla L.R. n. 1 del 1986, quest'ultima mai abrogata dalla vigente L.R. n. 6 del 2005, e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 1996, i diritti di uso civico gravanti su terreni agricoli privati edificabili devono essere liquidati in base all'originario valore agrario, incrementato della percentuale del sopraggiunto valore edificatorio.

Il principio uguaglianza tra due diritti soggettivi, il diritto di proprietà del privato e i diritti di uso civico della collettività, vuole che se aumenta il beneficio economico del privato derivante dalla mutata destinazione d'uso del suo terreno agricolo in edificabile, allora deve essere maggiore anche il vantaggio che la comunità ricava dalla liquidazione degli usi civici che insistono su quella terra.

Diversamente si creerebbe una grave ed ingiustificata discriminazione. Una posizione già ampiamente avallata da dottrina e giurisprudenza prevalenti, che il Commissario ha avuto modo di ribadire pochi giorni fa risolvendo a favore del Comune di Cori il suo ricorso contro Regione Lazio, Comitato dei Cittadini di Giulianello e la Mercurio s.r.l. proprietaria del fondo in questione sito nel territorio di Giulianello.

Per le tre parti convenute la liquidazione doveva considerare solo il valore agrario degli usi civici, da cui dedurre le migliorie apportate (ex art. 4, L.R. n. 6/2005 che rinvia all'art. 7 della L. n. 1766/1927). Nella stessa sede il Commissario ha altresì confermato la sua competenza giurisdizionale esclusiva in materia, che gli stessi convenuti avevano contestato.

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