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Martedì, 16 Aprile 2024
Tasse

Imu, il saldo entro il 17 dicembre: aliquote e detrazioni a Formia

Scade a breve il tempo per il versamento per l'ultima rata dell'imposta. Ecco le informazioni circa le aliquote, le detrazioni e le scadenze che sono state fissate dal Comune di Formia

Anche i cittadini di Formia entro il 17 dicembre prossimo sono chiamati a versare la terza rata dell’Imu.

Manca poco, quindi, alla scadenza della data per il pagamento del saldo; le aliquote in questo caso variano e vengono stabilite singolarmente da ogni Comune; vi forniamo ora tutte le informazioni relative alle aliquote e alle detrazioni stabilite dall’Ente di Formia.

ALIQUOTE

-    aliquota dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate;
-    aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
-    aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili adibiti ad uso abitativo locati con “canoni concordati” di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
-    aliquota dello 0,95 per cento (+ 0,19 rispetto all’aliquota base stabilita daH’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.) per tutte le altre fattispecie inmobiliari residuali;

DETRAZIONI

- la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in 200 euro  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale;

- l'ulteriore detrazione per i figli non può superare 400 euro;

- la detrazione si applica anche: alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi I.A.C.P., al coniuge separato legalmente, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che risulta assegnatario della casa coniugale;

-    la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del d.L.gs. 22/01/2004 n.42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

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