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Elezioni amministrative 2017, come si vota e doppia preferenza di genere

Otto i comuni pontini chiamati alle urne domenica 11 giugno: Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damianio, Sezze e Ventotene. Tutte le informazioni su come si vota

Si vota domenica 11 giugno in 8 comuni della provincia pontina per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali.

8 COMUNI ALLE URNE: TUTTI I CANDIDATI SINDACO

Le urne saranno aperte nella sola giornata di domenica 11 giugno, dalle 7 alle 23; lo scrutinio inizierà  subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

Per poter votare gli elettori dovranno presentarsi al proprio seggio muniti di un documento di riconoscimento valido, della tessera elettorale personale a carattere permanente. Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali saranno aperti anche nei due giorni antecedenti la data della votazione, e cioè venerdì 9 e sabato 10 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e domenica 11 giugno per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

DOVE E QUANDO SI VOTA

COME SI VOTA

COMUNI FINO A 15 MILA ABITANTI - Nei Comuni con una popolazione fino ai 15mila abitanti (Cori, Ponza, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene) si vota con una sola scheda, su cui sono presenti appositi rettangoli all’interno dei quali ci sono i nomi dei candidati sindaco e della lista a cui è collegato. Gli elettori di questi 5 comuni pontini possono votare tracciando un solo segno sul nominativo del candidato sindaco (in questo caso il voto vale anche per la lista a lui collegata), un solo segno sul contrassegno della lista (in questo caso il voto vale anche per il candidato sindaco ad essa collegato) o tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco e uno sul contrassegno della lista.

Si possono poi manifestare le preferenze per i candidati consiglieri, anche senza segnare il contrassegno della lista, scrivendo il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista e per i candidati compresi nella lista votata. In tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Nei comuni fino a 5mila abitanti (Ponza e Ventotene) l’elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; nei comuni con popolazione tra i 5mila e i 15mila abitanti (Cori, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano), l’elettore può esprimere una o due preferenze, ma in questo secondo caso le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

COMUNI CON PIU’ DI 15MILA ABITANTI - La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto in diverse modalità:
- si può tracciare un segno sul nome del candidato sindaco: il voto così è valido solo per il candidato e non per le liste collegate;
- si può tracciare un segno sul simbolo di una lista: il voto così è valido sia per la lista che per il candidato sindaco ad essa collegata;
- si può tracciare un segno sul nome del candidato sindaco e un altro sul simbolo di una lista collegata: in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta
- si può tracciare un segno sul nome del candidato sindaco e un altro sul contrassegno di una lista ad esso non collegata: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. "voto disgiunto”).

Ma si può votare anche solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

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