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Caso Di Giorgi in parlamento, interrogazione sul doppio incarico

Dopo le polemiche sulla vicenda dell'incompatibilità del sindaco di Latina, anche consigliere alla Regione Lazio, Fabio Granata, onorevole del Fli, si rivolge al Ministro dell'Interno

L’incompatibilità del sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi arriva alla Camera dei Deputati. L’onorevole Fabio Granata ha presentato un interrogazione a risposta immediata al Ministro dell’Interno che si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle 15.
Si segna così un’altra tappa della vicenda del doppio incarico del primo cittadino che sembra ormai non avere fine. È stata fissata per il prossimo 20 febbraio l’udienza del tribunale civile in seguito alla presentazione della petizione popolare da parte degli esponenti del Pd come liberi cittadini, mentre è in programma per il 12 gennaio 2012 il pronunciamento del Tar che discuterà il ricorso presentato all’indomani delle elezioni dall’altro candidato sindaco Claudio Moscardelli che richiedeva il riconteggio dei voti.

LA VICENDA - Granata ha ripercorso tutte le tappe in cui si è snocciolata la vicenda dell’incompatibilità, a partire dalle due elezioni, quelle regionali del marzo 2010 che hanno visto Di Giorgi essere eletto consigliere, e quella del maggio scorso in cui è stato eletto sindaco, fino ad arrivare alle ultime novità dei giorni scorsi.

È del 22 novembre la dichiarazione di Di Giorgi che scioglie le riserve: “Oggi ho protocollato la mia lettera in Regione e ho espresso la mia opzione. Stamattina mi sono dimesso dalla presidenza della commissione regionale ai trasporti e ho rinunciato al mio stipendio da consigliere”. Il giorno successivo il colpo di scena: prima della discussione della decadenza di Di Giorgi da consigliere regionale il capogruppo del Pdl ha proposto la questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento del consiglio regionale del Lazio, che è stata approvata con 38 voti a favore e 20 voti contrari, per cui la discussione sulla decadenza è stata sospesa fino alla sentenza del tribunale amministrativo regionale: Di Giorgi, quindi, continuerà a mantenere il doppio incarico di sindaco e consigliere regionale  fino al pronunciamento del Tar.

LE PREMESSE DI GRANATA - Sono diversi, secondo Granata i punti interrogativi che meritano una risposta. La legge da questo punto di vista parla chiaro; secondo l’onorevole del Fli: “L'articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che “Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale – si legge nell’interrogazione -: sussiste, quindi, un'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e la carica di sindaco, per cui il consigliere regionale in carica è legittimamente eleggibile ma al momento dell'elezione a sindaco ha l'obbligo di optare per una delle due cariche.
“È evidente - prosegue l’onorevole del Fli -, quindi, a giudizio dell'interrogante, che la normativa in materia, nel prevedere l'incompatibilità assoluta tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco, si preoccupa, altresì, che la stessa sia rimossa secondo una procedura e una cadenza – anche temporale – ben dettagliate che non consente, per così dire, interpretazioni "estensive"; la condizione di incompatibilità in sostanza, non si può considerare "sospesa" dalla mera pendenza di un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale volto a contestare una delle elezion"i.


L'INTERROGAZIONE - Da qui la richiesta di Granata al Ministro dell’Interno: “Se – per quanto di sua competenza e alla luce della vicenda esposta in premessa – non ritenga opportuno adottare iniziative, anche normative, volte a garantire procedure e tempi certi ed inequivocabili per l'accertamento della sussistenza, in capo agli eletti nelle regioni e negli enti locali, di una delle cause di incompatibilità previste dall'ordinamento e la conseguente dichiarazione della stessa nonché ad assicurare un esercizio effettivo e tempestivo del diritto di opzione.

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