rotate-mobile
Attualità

Riaperture, spostamenti, spettacoli e sport: ecco il nuovo decreto. Cosa cambia dal 26 aprile

Resta il coprifuoco alle 22, certificazione verde per gli spostamenti, pranzi e cene fuori purchè all'aperto, e poi le regole per spettacoli ed eventi sportivi. Apprivato il nuovo decreto dal Gorverno

Si allentano le maglie e prime riaperture dal 26 aprile quando, dopo alcune settimane, tornano le zone gialle. E’ stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto legge “Riaperture” in cui sono contenute le nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus che saranno in vigore nelle prossime settimana quando si prevede anche una graduale ripresa delle attività economiche e sociali. “Il testo - spiega lo stesso Governo attraverso una nota - delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione”.

La principale novità è, come detto, il ritorno della zona gialla a cui punta la regione Lazio che, in queste settimane di restrizioni prima in zona rossa e poi in quella arancione, ha fatto registrare un seppur lieve rallentamento nella crescita dei contagi, come anche un abbassamento dell’indice Rt (secondo l’ultimo dato aggiornato a 0.79) e un abbassamento della pressione sulle strutture ospedaliere.

Il coprifuoco

Il coprifuoco resta confermato alle 22, ma sarà "privilegiata una gradualità e progressività di allentamento delle misure di contenimento, compreso l’orario d’inizio delle restrizioni di movimento", ha riferito Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, in una nota al termine della riunione del Cts. E dunque è possibile che questo limite orario venga rivisto più avanti.

Bar e ristoranti

L’altra importante novità riguarda proprio le attività commerciali. Dal 26 aprile, infatti, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari degli spostamenti in vigore, vale a dire il coprifuoco che resta alle 22. E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi alloggiano.

Spostamenti

Dal 26 aprile, inoltre, sono consentiti gli spostamenti tra le regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde” (vedi il prossimo punto), sono consentiti gli spostamenti anche tra le regioni e le province autonome in zona arancione o zona rossa.

Il certificazioni verde

L’ulteriore novità contenuta nel decreto è appunto l’introduzione sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19” che, come detto, servono per gli spostamenti anche nelle zone arancione e rosse. In sostanza, il documento serve a comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione contro il coronavirus o la guarigione dall’infezione o ancora l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione, spiegano ancora dal Governo, avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Visite a parenti ed amici

Cambiano le regole anche per le visite a parenti ed amici. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 giugno, nella zona gialla, infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Scuola e università

Per quanto riguarda le scuole, dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, si legge nella nota del Governo, “è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%". Sempre dal 26 aprile e fino al 31 luglio nelle zone gialle e arancione le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Spettacoli aperti al pubblico

Un passaggio importante del decreto è riservato poi agli spettacoli che dal 26 aprile e nelle zone gialle saranno di nuovo aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto ma dovranno essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. “In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti - specifica infine il Governo -, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida”.

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere , invece, dal 1° giugno e sempre in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, e sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito poi, lo svolgimento in presenza delle fiere; dal 1° luglio dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.  

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Riaperture, spostamenti, spettacoli e sport: ecco il nuovo decreto. Cosa cambia dal 26 aprile

LatinaToday è in caricamento