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Coronavirus, il presidente Conte firma il nuovo Dpcm. Le misure in vigore dal 16 gennaio

Il provvedimento valido fino al 5 marzo; con il decreto legge del 14 gennaio dispone le nuove regole anti Covid-19 per le prossime settimane valide anche nella provincia di Latina

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato oggi il nuovo Dpcm con le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. Le disposizioni, che insieme a quelle definite nel decreto del 14 gennaio regoleranno la vita anche dei cittadini della provincia di Latina nelle prossime settimane, saranno in vigore da sabato16 gennaio fino al 5 marzo e prevedono nuove restrizioni per gli spostamenti e i locali pubblici; novità anche per la scuola e per i musei che potranno riaprire nella regioni in zona gialla.

Ma vediamo cosa cambia nello specifico.

Scuola

Da lunedì 18 gennaio gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado torneranno alla didattica in presenza "almeno il 50% fino a un massimo di 75%". "Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - si legge nel testo del decreto - adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”.

Bar, ristornati e locali pubblici

Novità sono previste anche per bar, ristoranti e locali pubblici. Previsto lo stop all'asporto alle 18 per bar, enoteche e attività commerciali simili. "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 - si legge nel Dpcm - il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00".

Trasporti

Disposizioni sono previste anche per i trasporti: "a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”

Musei

Novità per quanto riguarda i musei che possono restare aperti nelle regioni in zona gialla nei soli giorni feriali, ad eccezione dunque dei fine settimana. Il servizio di apertura al pubblico, si legge nel Dpcm, "è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi", si legge nel nuovo Dpcm.

Palestre e piscine

Piscine e palestre restano chiuse fino al 5 marzo. "Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre - si legge ancora nel testo -, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli". Gli impianti sciistici, invece, restano chiusi fino al 15 febbraio.

Qui i particolari sul Dpcm

Il decreto legge del 14 gennaio

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 14 gennaio ha approvato anche un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del coronavirus. Il testo proroga al 30 aprile  il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio. Conferma, fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Infine, in considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale contro il Covid-19 è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

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