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Coronavirus: Conte firma il Dpcm del 24 ottobre: tutte le nuove regole

Chiusura alle 18 per locali e ristoranti. Stop a palestre e piscine, cinema e teatri. Le nuove misure valide fino al 24 novembre. Il premier: "Vogliamo tenere sotto controllo la curva e solo in questo modo riuscire a gestire la pandemia"

E’ stato firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 26 ottobre e sarà valido fino al prossimo 24 novembre. La chiusura alle 18 di ristoranti e locali tra le misure più importanti introdotte, insieme anche a quella della chiusura di palestre e piscine, cinema e teatri. Prevista la didattica a distanza almeno al 75% nelle scuole superiori come si spinge per l'utilizzo della modalità di lavoro agile anche da parte dei datori privati.

Tutte le misure sono state illustrate dal premier Conte nel corso di una conferenza stampa. "La curva epidemiologica ha raggiunto livelli preoccupanti. L'indice di Rt ha raggiunto la soglia di 1,5. Vogliamo tenere sotto controllo la curva e solo in questo modo riuscire a gestire la pandemia” ha detto il presidente del Consiglio. L’obiettivo è scongiurare un nuovo lockdown.  

Il testo del Dpcm del 24 ottobre

Stop alle 18 per locali e ristoranti

Stop alle 18, anche la domenica, per le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Queste attività “sono consentite - si legge nel documento - dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

Le raccomandazioni nelle abitazioni e per gli spostamenti

Con riguardo alle abitazioni private, si legge nel Dpcm, “è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza". Allo stesso modo, è “fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Chiusura per palestre e piscine

Con il nuovo Dpcm si dispone anche la chiusura di piscine e palestre come anche di centri benessere e centri termali, salvo quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni essenziali di assistenza, nonchè centri culturali, sociali e ricreativi. “L’attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati - si legge ancora -, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”. Chiusi anche gli impianti nei comprensori sciistici.

Chiusi cinema e teatri, sospese le fiere

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; restano invece aperti i musei. Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche; sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi come anche le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sospese anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

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Le scuole

Confermata la didattica a distanza almeno al 75% per gli istituti superiori. “Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza”, recita ancora il Dpcm, “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00”.

Lo sport

Sono sospese le competizioni degli sport individuali e di squadra: restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, "riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico". Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. E' consentito “svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

Stop a parchi divertimento, sì ad aree gioco bimbi

E ancora stop a parchi divertimento, sì ad aree gioco bimbi. ''Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposto in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia’'.

I negozi 

Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio “si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività - si legge ancora - devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”. 

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