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Coronavirus, anche per Latina e il Lazio spostamenti tra regioni vietati fino al 25 febbraio

L’ultimo decreto legge varato dal Consiglio dei ministri proroga il blocco degli spostamenti tra le regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio

Anche per la provincia di Latina e per tutto il Lazio resta valido fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le Regione. Lo scorso venerdì 12 febbraio, infatti, è arrivato dal Consiglio dei Ministri, l’ultimo dell’era del Conte-Bis, il via libera al decreto legge che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Secondo l’ultima ordinanza dello stesso giorno firmata dal ministero della Salute Roberto Speranza, infatti, il Lazio rimane in zona gialla, qualla che prevede delle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus meno restrittive rispetto a quelle previste per le zone arancione e rossa.

"Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” si legge nel decreto. 

Rimarrà consentito, quindi, spostarsi nelle seconde case anche fuori regioni come spiegano le Faq della presidenza del Consiglio dei ministri, ricordando che "è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato".

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