rotate-mobile
Cronaca Roccagorga

Coronavirus, Roccagorga ufficialmente in zona rossa: tutti i divieti nel comune

L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti entra in vigore oggi, 15 febbraio. Nel paese misure restrittive previste per uno "scenario di massima gravità"

L'ufficialità è arrivata solo nella tarda serata di ieri, 14 febbraio: anche nella seconda ondata del covid la prima zona rossa del Lazio è in provincia di Latina (dopo il caso di Fondi dello scorso marzo). Si tratta del comune di Roccagorga, 4.500 abitanti, già sotto stretta osservazione da giorni a causa del vertiginoso aumento di contagi e della presenza di alcuni preoccupanti cluster. Così alle 22.30 di ieri il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha firmato un'ordinanza che impone misure restrittive in tutto il paese. 

Le premesse: 67 casi in 2 settimane

"In esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi covid-19 registrati - si legge in premessa dell'ordinanza - è emersa una situazione di particolare criticità presso il comune di Roccagorga che ha evidenziato anche la necessità di eseguire la caratterizzazione molecolare per l’accertamento dell’eventuale coinvolgimento della variante comunemente indicata come “variante inglese”. In particolare, la settimana che va dal giorno 8 al giorno 11 febbraio ha visto lo sviluppo di un focolaio presso la casa di riposo “Casa del Sole”, dove 19 ospiti su 20 e 4 operatori su 7 sono risultati positivi al test molecolare per un tasso di attacco complessivo del 85%. "Nelle ultime due settimane - si specifica nell'ordinanza - sono stati riportati 67 casi, dei quali il 47% riportava una fonte di infezione a domicilio, il 32% presso la casa di riposo “Casa del Sole”, il 9% presso la scuola dell’infanzia, l’1,5% in ambiente lavorativo e il 10% non era riconducibili ad una catena di trasmissione nota. Tale situazione suggerisce una trasmissione comunitaria diffusa del virus”.

Roccagorga in zona rossa: scuole chiuse

Per il comune di Roccagorga entra dunque in vigore, a decorrere dalle 6 del 15 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, le seguenti, ulteriori misure:

  • È individuato quale zona rossa (caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) il comune di Roccagorga
  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune, nonché all’interno del comune stesso, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
  • Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • Sono sospese le attiviità dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del Dpcm 14 gennaio 2021 (palestre e piscine), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;
  • Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
  • Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilitò di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali:
  • E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza;
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al Dpcm 14 gennaio 2021;
  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
  • Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti iin favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza;
  • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;
  • E’ disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • È fortemente raccomandandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private;
  • È demandata alla Asl di Latina di assumere, in accordo con ilsSindaco del Comune di Roccagorga, ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, anche relativa alle strutture e case di riposo presenti sul territorio, in caso di modifica della situazione epidemiologica;
  • Il Seresmi procederà all’aggiornamento dell’andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nel comune di Roccagorga decorsi 7 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto fino al 14° giorno successivo alla sua entrata in vigore. L'ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. 

Roccagorga: chiuso anche il cimitero

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, Roccagorga ufficialmente in zona rossa: tutti i divieti nel comune

LatinaToday è in caricamento