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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Rifiuti, il Tar respinge il ricorso della De Vizia contro il Comune. Coletta: "Legittima la scelta dell'ente"

Ricorso dichiarato inammissibile. La De Vizia chiedeva l'annullamento della delibera per la costituzione dell'Azienda per i Beni Comuni

La sezione di Latina del Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla De Vizia Transfer per l'annullamento della delibera per la costituzione dell'Azienda per i Beni Comuni e della gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio di Latina. Per i giudici del Tar il ricorso è inammissibile". La sentenza è stata pubblicata questa mattina.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Latina Damiano Coletta: "Un grandissimo risultato - ha dichiarato - per il quale mi complimento con i legali e con gli uffici, in particolare con il gruppo di lavoro guidato dalla segretaria Rosa Iovinella che ha coordinato i dirigenti Giuseppe Manzi, Daniela Ventriglia, Sergio Cappucci e il funzionario Diego Vicaro. Il pronunciamento favorevole arriva dopo i ricorsi vinti contro Universiis per la gara per i servizi sociali, e contro la Schiaffini Travel per il trasporto pubblico locale. Sono tre vittorie importantissime, segno che in questa amministrazione si lavora con oculatezza, trasparenza e in funzione del bene comune. La città deve essere orgogliosa per questi risultati. Quando si vincono sentenze come questa la vittoria è dei cittadini".

Un commento sulla sentenza arriva anche dalla segretaria Iovinella: «Oltre all’inammissibilità riconosciuta dal Tar - spiega - il collegio si è espresso in maniera inequivocabile rispetto alla legittimità della scelta dell’Ente". Sul dispositivo si legge infatti: "... Deve al riguardo essere richiamato l'orientamento europeo secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche". Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito dalla direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui "è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". La direttiva concessioni 2014/23/UE all'articolo 2 disponde inoltre il 'principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad operatori economici esterni...".

Il ricorso presentato dalla De Vizia è pertanto inammissibile e l'azienda speciale Abc, di conseguenza, risulta pienamente legittimata a gestire il servizio di raccolta rifiuti nel capoluogo. 

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