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Cronaca Sabaudia

Prevenzione incendi, scatta l'ordinanza estiva del Comune di Sabaudia

Il sindaco Gervasi ha emesso un provvedimento che dispone alcune particolari prescrizioni,stabilendo il periodo di massimo pericolo dal 15 giugno al 30 settembre 2020

Anche per la stagione estiva 2020 il Comune di Sabaudia ha emesso un'ordinanza che dispone una serie di misure per la prevenzione di incendi, individuando il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre come l'arco temporale di massima pericolosità per il rischio roghi. 

L'ordinanza del Comune prevede in particolare:

  1. nel periodo di cui sopra di massima pericolosità di rischio d’incendi boschivi, in tutte le zone boscate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti il divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
  2. il divieto di deposito e accensione di rifiuti di qualsiasi natura, bruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione, e il divieto di accensione di fuochi per qualsivoglia finalità, quali ripulitura di erbe ed arbusti, fuochi d’artificio non autorizzati, barbecue in aree pubbliche o in aree private effettuato non in strutture apposite, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei, ecc.
  3. tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

L'amministrazione prescrive quindi i seguenti interventi:

  1. Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri sgombero dei covoni del grano e d’altro materiale combustibile dai terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; terreni coltivati a cereali dopo il raccolto, terreni incolti;
  2. Ripulitura e allontanamento della vegetazione erbacea e/o arbustiva dei fronti stradali e delle cunette;
  3. Ripulitura e allontanamento da parte degli Enti interessati della vegetazione arborea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
  4. Mantenimento dello stato dei luoghi di cui sopra in sicurezza.

"I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie - si legge nell'ordinanza - saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000. L’amministrazione, a fronte della mancata osservanza del provvedimento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori, in caso di necessità ed urgenza, potrà eseguire su disposizione e a cura del servizio Ambiente, la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, con procedura in danno degli inadempienti, a cui saranno addebitati i relativi costi. 

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