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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Giudice di Pace, tutte le competenze in materia penale

Inizialmente il magistrato onorario aveva solo competenze civili, negli ultimi anni è stato allargato il suo terreno di interventi. Vediamo ora quali sono i casi in cui interviene

Il Giudice di Pace dal 1º ottobre 2001 è anche un giudice penale. Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione:

-     contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso;
-    contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione;
-    contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 è di competenza del Giudice di Pace il nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento "a presentazione immediata" in udienza. Il nuovo reato però prevede come condanna una ammenda o la pena sostitutiva dell'espulsione dal territorio italiano in ossequio al principio che il Giudice di Pace non può irrogare pene detentive.
 

IL PROCESSO - Il processo ha luogo normalmente per iniziativa del Pubblico Ministero, il quale dopo aver disposto le necessarie investigazioni, se ravvisa elementi sufficienti richiede il rinvio a giudizio del soggetto considerato. Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al giudice l'instaurazione del processo. In questi casi, l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al giudice di pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla formalizzazione dell'addebito.

Il giudice di pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé. Il processo penale innanzi al giudice di pace, infatti, è caratterizzato dal tentativo di trovare una conciliazione tra imputato e persona offesa.

Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente determinata.

In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, commina pene pecuniarie oppure sanzioni "paradetentive": detenzione domiciliare, o, qualora il condannato lo richieda, lavoro di pubblica utilità.

L'imputato e la persona offesa sono difesi da un avvocato. Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato, anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.

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