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Caos Tari, Comune: “A Latina procedure corrette per la tassa sui rifiuti e conti in ordine”

Le precisazioni del Comune che, spiega, non rientra tra quelli chiamati a rimborsare parte della quota variabile sulle pertinenze. Chiarimenti anche dalle Amministrazioni di Terracina e Aprilia

“Negli avvisi di pagamento Tari relativi all’anno 2017 e recapitati di recente, la Tassa Rifiuti è stata esattamente determinata”: questa la comunicazione dell’Amministrazione di Latina ai propri contribuenti. 

Questo significa, prosegue il Comune, che “la quota variabile riguarda le sole superfici occupate e condotte ad uso abitazione, non è stata applicata sulle pertinenze collegate o meno a quest’ultima”. Quello del capoluogo pontino, quindi non risulta tra  i Comuni chiamati a rimborsare parte della quota variabile sulle pertinenze. 

Una precisazione che arriva dopo che, negli ultimi giorni, “i media nazionali e locali stanno rilevando possibili errori da parte di diverse amministrazioni nel calcolo della tassa sui rifiuti, con invito ai contribuenti a verificare il calcolo della tassa addebitata dal proprio Ente Locale impositore. Nel Comune di Latina - specificano da piazza del Popolo con una nota -, sin dall’entrata in vigore della Tari, il 1° gennaio 2014, gli importi sono stati correttamente determinati, in quanto la quota variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare non è stata applicata sulle pertinenze (garage, cantine ecc…), come invece avvenuto altrove”.

In pratica, prosegue ancora l’Amministrazione, “per le utenze domestiche la modalità di calcolo è la seguente: si moltiplicano i metri quadri dell’immobile (abitazione ed eventuali pertinenze, compresi box/posto auto, cantine, soffitte, escluse le aree scoperte quindi balconi, terrazzi, giardini) per la tariffa ‘parte fissa unitaria’, si aggiunge la tariffa ‘parte variabile’ computata una sola volta, oltre il 3% a titolo di addizionale provinciale (TEFA). Le problematiche rilevate a livello nazionale sono riferite alla parte variabile, che è funzionale al numero dei componenti di ogni nucleo familiare e va computata solo una volta, anche quando il contribuente detiene una o più pertinenze in aggiunta all’utenza domestica”. 

La correttezza della procedura può essere verificata da ciascun contribuente nel dettaglio degli importi indicati nei singoli avvisi di pagamento inviati dal Comune.

Il Comune di Terracina

Anche l’Amministrazione di Terracina è intervenuta in questi giorni sul caso dei calcoli sbagliati della Tari che ha interessato diversi Comuni italiani. “I contribuenti - si legge nella nota del Comune di Terracina - si sono così trovati una bolletta in cui, oltre alla quota fissa (legata ai metri quadri della casa), c'è una quota variabile (legata al numero degli abitanti della casa) moltiplicata tante volte quante sono le pertinenze. Ad esempio: chi ha una casa con 125 metri quadrati complessivi, di cui 100 di casa, 15 di garage e 10 di cantina ha pagato la quota variabile non una (come dovrebbe essere) ma tre volte.

L'Amministrazione di Terracina - conclude la nota -, in riferimento a tale vicenda, rende noto che il calcolo degli importi è avvenuto in maniera corretta, senza cioè incorrere negli errori riscontrati in altri Comuni, e conforme alla normativa vigente”. 

“A Sermoneta importi calcolati correttamente”

Il Comune di Aprilia

Rassicurazioni in tal senso sono arrivate anche ai contributi di Aprilia dall’Amministrazione, la quale in “riferimento a quanto apparso sugli organi di stampa, sia nazionali che locali, in merito all’applicazione della Tari da parte degli enti locali nei confronti di garage, box e posti auto (le pertinenze) e, nello specifico di Aprilia per quanto riguarda la previsione contenuta dall’art. 46 comma 4 del Regolamento IUC” ha precisato che il Comune ha applicato “la quota variabile (in funzione del numero delle persone occupanti) limitatamente all’abitazione; sulle pertinenze viene applicata unicamente la quota fissa (in funzione della superficie). Pertanto, al contrario di quanto erroneamente asserito a mezzo stampa, non risulta l’applicazione di una doppia tassazione e quindi non dovrà essere adottato alcun provvedimento di autotutela a rimborso o in rettifica degli avvisi di pagamento emessi”.

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